LโUnione delle camere dei penalisti italiani (Ucpi) ha espresso gravi riserve sulla scelta di affidare โinteramenteโ al Governo la โregolazione dellโutilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, pur nel richiamo al rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonchรฉ dei principi di proporzionalitร , non discriminazione e trasparenza (โฆ) Emerge ora infatti lโesigenza di declinare procedure e schemi che, nellโuso dei sistemi di AI nelle indagini preliminari, non siano meramente formali e possano restituire informazioni trasparenti, cioรจ spiegabili dal punto di vista del metodo scientifico e quindi verificabili e confutabiliโ.
Altre problematiche permangono, per esempio a seguito della riformulazione dellโarticolo relativo allโimpiego dellโintelligenza artificiale nellโattivitร giudiziaria. Dal testo รจ scomparsa la limitazione dellโutilizzo dei sistemi artificiali โper lโorganizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonchรฉ per la ricerca giurisprudenziale e dottrinaleโ e viene rimesso alla competenza del ministero della Giustizia la disciplina degli โimpieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per lโorganizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attivitร amministrative accessorieโ, oltre al potere di โautorizzarneโ la sperimentazione nei Tribunali fino alla emanazione del decreto ministeriale, e di fissare linee programmatiche per la formazione di magistrati (cosa ha da dire la Scuola superiore della Magistratura?) e personale amministrativo.
Viene comunque rafforzata la โclausola di riservaโ al giudice della sentenza.
Il magistrato Claudio Castelli, in Questione Giustizia, ha evidenziato lโeccessiva ampiezza e genericitร dei criteri direttivi delle deleghe al governo per la disciplina organica relativa allโutilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per lโaddestramento di sistemi di intelligenza artificiale; per unโapposita disciplina per lโutilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per lโattivitร di polizia; e โ come abbiamo giร evidenziato- per la regolazione dellโutilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari.
Negli studi legali lโAI รจ ammessa solo per attivitร strumentali/di supporto e viene specificato che il lavoro intellettuale deve risultare prevalente. Il cliente dovrร sempre essere informato ma lโavvocato (e il professionista) potrร parametrare il compenso in base allโutilizzo di questi sistemi. Di certo, non sarร facile, nรฉ rilevare gli eventuali inadempimenti nรฉ misurare โlโapporto umanoโ.ย E di โcriticitร โ parla lโOrganismo congressuale forense (Ocf), preoccupato perรฒ solo del fatto che gli avvocati possano venire spodestati della funzione difensiva.
Uso secondario dei dati sanitari senza pareri etici
Apprezzamento รจ stato espresso da Aindo, societร che ha sviluppato e brevettato una piattaforma di generazione di dati sintetici che abilita l’uso di dati sensibili nel rispetto della privacy, per la quale la legge โrappresenta un punto di svolta per lโItalia, che ci proietta in una nuova era della sanitร digitale. Per la prima volta, il riutilizzo dei dati sanitari per lโaddestramento dei modelli di intelligenza artificiale viene riconosciuto come di rilevante interesse pubblico, superando i paradigmi normativi tradizionali e liberando un potenziale enorme per lโinnovazione in ambito medicoโ.
Per i pazienti, basterร fornire una informativa pubblica mentre per tutti i dettagli occorre aspettare i dueย decreti del ministro della Salute, che dovrร disciplinare anche il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e, piรน in generale, il governo della sanitร digitale. E tuttavia ci appare contraddittorio lโaver soppresso lโobbligo del parere dei comitati etici per trattamenti dati a fini di ricerca sanitaria, riducendo cosรฌ il precedente livello di garanzia.


