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martedì, Dic 17

Bail-in, come funziona il “salvataggio interno” delle banche


Si tratta dello strumento amministrativo che dal 2016 regolamenta gli interventi nel caso di crisi o difficoltà degli istituti di credito in tutta l’Unione

Il caveau di una banca (Getty Images)
Il caveau di una banca (Getty Images)

Tornano all’ordine del giorno le criticità del sistema bancario nazionale. Venerdì 13 dicembre la Banca aveva deciso di commissariare il consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari a causa di una cattiva gestione e delle gravi perdite riportate l’anno scorso. In aiuto dell’istituto di credito arriva ora il governo tramite il ministero dell’Economia, che, con un decreto, ha stanziato 900 milioni di euro per salvare di fatto la banca.

Al momento la procedura esclude un bail-in. Di cui però si è parlato. Come funziona? Si tratta di una tipologia di intervento per risolvere i casi di eventuali crisi bancarie attraverso un piano di rifinanziamento direttamente interno all’istituto stesso.

Questo strumento, introdotto nella giurisdizione italiana a partire dal 2016 con la ricezione della direttiva europea sul salvataggio bancario, prevede in sostanza che siano, nell’ordine, gli azionisti, gli obbligazionisti e alcuni correntisti della banca stessa ad intervenire nella risoluzione della crisi, senza quindi l’intervento di attori esterni. È per questo che si parla quindi di un salvataggio “interno”.

Ma in che misura sono chiamati ad intervenire i soggetti interni? La normativa prevede che nessun azionista, correntista o creditore della banca sopporti perdite superiori a quelle che riporterebbe in caso di una liquidazione coatta amministrativa. Un’ulteriore specificazione prevede che il prelievo forzoso messo in atto in caso di applicazione del bail-in non si applichi a depositi inferiori ai 100mila euro.

Nel caso di applicazione del bail-in, in sostanza, a dover pagare per il piano di risanamento e della banca sono gli azionisti della banca stessa e i possessori di titoli di capitale, seguiti dagli obbligazionisti, ovvero coloro che hanno in portafoglio obbligazioni più o meno rischiose emesse dalla banca, e infine i correntisti che superano la soglia dei 100mila euro sul conto.

Sono invece esclusi da un’eventuale prelievo forzoso i depositi al di sotto della soglia di 100mila euro, sempre coperti dal Fondo di Garanzia, le obbligazioni garantite, quindi con profili di rischio molto bassi, il contenuto delle cassette di sicurezza, le obbligazioni interbancarie di durata iniziale sotto i sette giorni ed eventuali debiti commerciali o fiscali verso i dipendenti, purché soggetti alla legge fallimentare. Nel caso della Popolare di Bari, la trasformazione in società per azioni potrebbe essere la svolta per gli azionisti, mentre per gli obbligazionisti la restituzione del prestito sarebbe rimandata al 2021.

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