Seleziona una pagina
giovedì, Lug 25

Bollette dell’acqua, cambiano le regole per chi non paga


In una delibera di Arera sono state individuate le nuove norme per gestire i casi di sospensione del servizio idrico da parte dei gestori nel caso di bollette non pagate. Dalle utenze singole ai condomini, ecco cosa dovranno fare i gestori prima di staccare l’acqua.

acqua
(foto: Getty Images)

Da gennaio 2020 scatteranno le nuove norme sanzionatorie stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per quanto riguarda i casi di bollette non pagate o di chiusura dei contratti per le forniture idriche. Con la delibera 311/2019/R/idr, pubblicata sul sito dell’autorità, si stabiliscono infatti i principi che tutti i gestori nazionali dovranno seguire in caso di morosità degli utenti.

Più nel dettaglio, Arera stabilisce delle norme che riguardano sia il caso di utenze singole, dove l’intestatario è unico, sia il caso di utenze condominiali, dove invece l’intestatario è il condominio e spetta all’amministratore suddividere i costi in base ai consumi effettivi riportati sui singoli contatori degli appartamenti.

Nel caso di utenze singole, la delibera stabilisce che si possa togliere o sospendere la fornitura d’acqua quando l’importo della bolletta non pagato supera il corrispettivo annuo per la fascia di consumo agevolato, ovvero 50 litri al giorno a persona. In questi casi, il gestore deve procedere alla limitazione dell’erogazione alla soglia del consumo agevolato prima di interrompere completamente la fornitura.

Inoltre, la procedura di chiusura dell’acqua deve essere attivata solo nel caso in cui l’utente abbia deciso di manomettere il misuratore o di continuare a non pagare le bollette precedenti anche dopo l’ufficializzazione della messa in mora.

Per quanto riguarda le utenze condominiali, invece, la delibera prevede che dal primo gennaio 2020 non si potrà sospendere o limitare la fornitura se il condominio avrà pagato almeno la metà dell’intera bolletta. Nel caso in cui nei sei mesi successivi al primo pagamento non venisse pagato l’intero importo, invece, il gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura, anche se prima dovrà sempre tentare di riscuotere le cifre dovute dai singoli condomini morosi.

Tra le novità c’è poi l’obbligo per i gestori di proporre la rateizzazione del pagamento per almeno un anno, oltre alla definizione dei tempi del sollecito bonario (10 giorni dopo la scadenza della bolletta) e della messa in mora (25 giorni dopo la scadenza). Sempre nella delibera sono poi state individuate delle categorie esenti dalla possibilità di sospensione della fornitura, come gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale e le utenze pubbliche di ospedali, scuole, case di cura, carceri e altre strutture militari.

Potrebbe interessarti anche





Source link