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sabato, Apr 24

Certificato verde Covid in Italia dal 26 aprile: sarà digitale? Cosa bisogna sapere



da Hardware Upgrade :

A partire dal lunedì 26 aprile sarà possibile muoversi liberamente tra le regioni che rientreranno nella cosiddetta zona gialla. Niente vieta però che ci si possa muovere anche tra regioni in zona arancione o rossa per motivi di lavoro, salute e urgenza con la solita autocertificazione. Quello che però viene introdotto con l’ultimo Decreto Legge riguarda la possibilità di poter uscire dalla propria regione che sia essa arancione o rossa anche per motivi di turismo. In questo caso però è necessario avere con se la cosiddetta Certificazione Verde.

Questa certificazione verde o per molti denominata Green Pass permetterà di avere un ”lascia passare” anche a chi non avrebbe sostanzialmente un motivo di urgenza per muoversi da regione a regione di colore differente dal giallo. Il Green Pass italiano avrà la validità sei mesi e verrà rilasciato esclusivamente ai vaccinati (vedremo con anche una dose di vaccino iniettate), a chi è guarito dal Covid-19 e a chi avrà effettuato il tampone antigenico rapido o molecolare entro le 48 ore del viaggio. Ecco allora i dettagli e se effettivamente il Certificato Verde in Italia avrà un formato digitale o meno.

Certificato Verde: ecco come averlo

Il Certificato Verde dunque sarà rilasciato solo alla richiesta dei vaccinati (con anche una sola dose di vaccino), di chi ha contratto il virus ed è guarito e chi ha effettuato un tampone antigenico entro le 48 ore dal viaggio. Nello specifico:

  • Vaccinati: il certificato potrà essere rilasciato già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Il documento andrà ad essere inserito nel Fascicolo Sanitario Elettronico e verranno dichiarate le dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle previste e anche alcuni dati anagrafici. In questo caso chi avrà effettuato il vaccino prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge potrà fare semplice richiesta alla struttura sanitaria o alla Regione o ancora alla Provincia.
  • Guariti dal COVID-19: il certificato per chi è guarito dal COVID sarà rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del malato. Per chi invece non è stato ricoverato basterà richiedere la certificazione direttamente dal medico di medicina generale o anche dai pediatri di libera scelta. In questo caso se le certificazioni sono state rilasciate prima del Decreto Legge, in questo caso hanno comunque validità di 6 mesi dalla data indicata nel documento.
  • Tampone Antigenico: il certificato potrà essere rilasciato anche a chi esegue un tampone antigenico con esito negativo. In questo caso il tampone potrà essere sia rapido che molecolare ma di fatto la certificazione avrà validità massima di 48 ore e sarà chiaramente rilasciato dalla struttura che ha eseguito il tampone (strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, farmacie, medici di medicina generale o pediatri).

In tutti i casi del rilascio del Certificato Verde è chiaro che questo cesserà la propria validità nel momento in cui il soggetto risulterà nuovamente positivo al COVID-19 a prescindere dal suo essere stato vaccinato o anche guarito.

Certificato Verde: digitale o cartaceo?

Le tre diverse certificazioni potranno essere rilasciate in formato cartaceo o anche digitale. Al momento però non è possibile conoscere ulteriori dettaglio sul formato digitale ossia non si sa quale applicazione o strumento verrà utilizzato per rilasciare la certificazione non su carta. I dettagli operativi in questo caso verranno rilasciati nelle prossime ore. Di fatto si era ipotizzata nei giorni scorsi la possibilità di rendere il Certificato Verde più snello rispetto ad un ”pezzo di carta” magari integrandolo nell’applicazione Immuni o anche in quella dell’ IO (l’applicazione dei servizi pubblici). In entrambi i casi sarebbe un modo per digitalizzare il tutto, rendere più comodo l’uso del Green Pass e magari rendere compatibile lo stesso anche in futuri per un’integrazione del Passaporto vaccinale europeo che dai primi mesi estivi dovrebbe giungere per tutti i cittadini dell’Unione Europea.

Proprio su questo sappiamo che le Certificazioni Verdi rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea saranno riconosciute come equivalenti. Mentre le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato Membro dell’Unione, saranno altrettanto riconosciute come equivalenti.

Sul Certificato Verde digitale si è già mossa con anticipo la regione dell’Alto Adige nella Provincia di Bolzano che ha deciso di adottare l’area interna dei ristoranti (cosa non consentita ancora dal Decreto Legge in arrivo) a condizione però di avere appunto il Green Pass Altoatesino. In questo caso i clienti che potranno accedere alla prenotazione dei tavoli internamente dovranno avere appunto il Certificato Verde dimostrando di essere stati vaccinati, tamponati o guariti dal Covid. In questo caso il Certificato sarà inserito all’interno di un’applicazione da smartphone e potrà essere appunto mostrato in caso di necessità. Sulla privacy, nota dolente e anche come sempre molto discussa, proprio il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, ha fatto sapere che il ristoratore vedrà solo che il cliente è immune al Covid e niente altro.

Chiaramente il dubbio sulla privacy è sempre in agguato con una certificazione come quella del Green Pass. In questo caso il Decreto Legge ha stabilito delle misure atte proprio a difendere anche la privacy dei cittadini assicurando la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni così come anche l’identificativo univoco delle stesse con un codice a barre che consentirà di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle informazioni. A scopo informativo ricordiamo che la falsificazione di questi Certificazioni Verdi potrebbe portare anche in carcere visto che si parla di comma 2 dell’articolo 13 il quale prevede che per tutti i reati di falso che hanno a oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo.

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