Seleziona una pagina
lunedì, Mar 13

Cloud nazionale, perché il progetto di Tim è inammissibile per il Tar del Lazio



Da Wired.it :

C’entra anche come misurare la distanza tra i data center (in linea d’aria o in chilometri stradali) nella sentenza con cui il Tar del Lazio silura il cloud pubblico presentato dal raggruppamento di imprese guidato da Tim, che lo scorso luglio si è aggiudicato il polo strategico nazionale (Psn). In una decisione del 22 febbraio, ma resa nota solo il 13 marzo, i giudici della sezione prima bis del Tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno giudicato inammissibile l’offerta con cui la cordata composta da Tim, Leonardo, Sogei (la società informatica dello Stato) e Cdp Equity (braccio di Cassa depositi e prestiti, la cassaforte del risparmio postale) l’11 luglio 2022 riceveva l’incarico di realizzare l’infrastruttura cloud nazionale su cui dovranno migrare i dati più sensibili della pubblica amministrazione.

Nelle quasi cento pagine di sentenza il collegio, presieduto da Rosa Perna e composto da Floriana Venera di Mauro e Claudio Vallorani, smonta uno dopo l’altro gli argomenti con cui Fastweb e Aruba, che inizialmente si erano aggiudicate la gara, poi soffiata dal diritto di prelazione dei concorrenti, accusano le controparti, così come il ricorso presentato successivamente da Tim. Regole di finanza pubblica, busillis del codice degli appalti, ricostruzioni su date di presentazione delle offerte e dei progetti. Tutto cade sotto il machete dei giudici. Salvo due punti, che costano a Tim l’inammissibilità dell’offerta.

La distanza dei data center

Il primo riguarda la distanza tra i data center. Nel bando di gara si legge che i quattro centri di elaborazione dati del Psn devono stare a coppie in due diverse aree (region) del paese, a una distanza minima di 500 chilometri. La cordata che ha vinto il progetto cloud ha agganciato l’infrastruttura a due data center vicino Roma, ad Acilia e Pomezia, e due fuori Milano, a Rozzano e Santo Stefano di Ticino. Fastweb e Aruba si sono messi a calcolare la distanza. E hanno denunciato al Tar che la prescrizione è rispettata nel caso della direttrice Pomezia-Santo Stefano Ticino (513 chilometri), viene meno in tutti gli altri casi. La distanza non è un motivo campato per aria. Serve a soddisfare scopi di “**disaster recovery **- si legge nella sentenza – ossia ad assicurare che, nel caso in cui si verifichi un evento avverso tale da determinare un guasto in una region, l’altra rimanga indenne e operativa”.

Tim ha obiettato che si calcola la distanza in termini di percorso su strada, la richiesta è rispettata perché supera i 500 chilometri. Per il Tar, tuttavia, va considerata la distanza in linea d’aria, dato che si discute di minimizzazione del rischio.

Rischio sismico

La seconda obiezione di Fastweb e Aruba accolta dal tribunale amministrativo riguarda gli indici sismici. Siccome il Psn è un’infrastruttura critica, la gara richiede di installarlo in aree a basso rischio sismico, non inferiore a 3 (su una scala di 4). Pomezia, tuttavia, è in zona 2B. E siccome Tim non ha spiegato come attenuare il rischio, per i ricorrenti l’offerta va bocciata. La compagnia fa presente che Pomezia è passata nel 2009 da un grado di rischio sismico 3 a uno 2B e che i data center impiantati nel comune laziale rispettano le regole anti-terremoti. Contro deduzioni che non soddisfano i giudici, che anche in questo caso danno ragione alla cordata esclusa. 



[Fonte Wired.it]