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venerdì, Ott 16

Cosa rischia chi non rispetta il nuovo dpcm anti-coronavirus?



Da Wired.it :

Le nuove regole sono state emanate insieme ad alcune “raccomandazioni” che hanno generato confusione fra i cittadini su cosa è vietato e a cosa si va incontro se si sgarra: facciamo il punto della situazione

(foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Con il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) entrato in vigore dal 14 ottobre 2020 è arrivato un inasprimento delle misure per il contenimento della pandemia di Covid-19 in Italia. Se destreggiarsi fra tutte le nuove restrizioni non è stato subito immediato, altrettanto si può dire per il regime di controlli e sanzioni già in funzione a pieno ritmo per locali di ristorazione, imprese e privati cittadini. Sono state infatti emanate alcune nuove regole e “raccomandazioni che stanno generando un po’ di confusione su cosa si possa o non possa fare, e sulle relative sanzioni.

Il nuovo quadro sanzionatorio

Per quanto riguarda i singoli cittadini, la violazione delle disposizioni contenute nel dpcm di ottobre fanno scattare l’illecito amministrativo, che prevede una sanzione pecuniaria che va da 400 a 3mila euro. Questo illecito è imputabile sia a titolo doloso che colposo, mentre esclude la responsabilità in caso di errore incolpevole oppure se la violazione è stata compiuta per necessità, per adempimento di un dovere, per legittima difesa o nell’esercizio di una facoltà legittima. È previsto anche il “concorso di persone”, che può scattare, ad esempio, nel caso in cui un gruppo di amici decida di trovarsi a giocare una partita di calcetto in contrasto con quanto previsto dal dpcm. In una situazione del genere, tuttavia, ognuno dei trasgressori risponderà del fatto con la relativa sanzione personale. La sanzione pecuniaria aumenta di un terzo se il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti avviene con l’uso di un veicolo.

Per quanto riguarda i locali aperti al pubblico, gli esercizi che non seguono le direttive del dpcm (come l’obbligo di far rispettare l’uso della mascherina) rischiano la chiusura dell’attività per un periodo che va da 5 a 30 giorni, oltre alla sanzione pecuniaria. Tuttavia, è possibile anche pagare la sanzione in forma ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica chi trasgredisce pagherà il minimo di 400 euro, ma l’importo può scendere a 280 euro se lo si fa entro i primi 5 giorni. In caso si venga sorpresi due volte a violare la stessa norma, ci si troverà a dover pagare il doppio della sanzione, quindi da 800 a 6.000 euro. I locali rischiano la chiusura per il massimo di 30 giorni previsto. 

Le sanzioni vengono disposte dal prefetto. Chi intende presentare ricorso deve rivolgersi a un giudice di pace, salvo i casi in cui occorre rivolgersi al tribunale, cioè quelli che riguardano la tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni, oppure quando è stata applicata una sanzione accessoria oltre a quella pecuniaria (come la chiusura dell’attività di un locale).

Le regole cautelari di condotta

Il valore giuridico delle disposizioni contenute nel dpcm, però, non è sempre uguale. Nel testo, si legge a più riprese che il legislatore “raccomanda”, “consiglia” o “suggerisce: pur non essendo delle vere e proprie norme di comportamento, ciò non significa che qualora questi “suggerimenti” vengano violati non ci saranno conseguenze pratiche. I “consigli” del legislatore sono il suo punto di partenza per elaborare delle regole cautelari di condotta, che hanno l’obiettivo di contenere i rischi di alcune situazioni di pericolo (come una pandemia) entro dei limiti socialmente accettabili. 

Alcune delle principali “raccomandazioni” del nuovo dpcm, ad esempio, sono quelle di evitare le feste domestiche, non ricevere più di sei persone in casa (la cosiddetta regola del sei già ufficialmente in vigore in Regno Unito e Cechia) e usare la mascherina anche fra le mura domestiche quando si incontrano dei non conviventi. In quanto “raccomandazioni” scritte da un legislatore, queste ultime sono diventate regole cautelari la cui inosservanza potrebbe far scattare la responsabilità colposa per chi trasgredisce le norme del dpcm.

Chi può effettuare i controlli?

Ovviamente i vigili e le forze dell’ordine in generale, che tuttavia non sono autorizzati a effettuare ispezioni all’interno delle abitazioni private. Lo prevede espressamente l’art. 13 della legge 689/81, quando recita: “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

I vicini di casa, però, possono segnalare situazioni sospette alle forze dell’ordine, ma l’intervento degli agenti potrebbe essere molto limitato, visto che si dovrebbe soltanto richiamare il presunto trasgressore al rispetto delle raccomandazioni anti-contagio. Tuttavia, in caso di contestazione del reato di epidemia colposa un intervento del genere potrebbe avere un certo peso in termini di responsabilità, insieme alle eventuali testimonianze delle persone presenti.

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[Fonte Wired.it]