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venerdì, Ott 16

Covid-19, per quali dispositivi vale l’esenzione Iva



Da Wired.it :

Dai termoscanner alle mascherine con filtri sostituibili, fino ai dispenser a piantana: ecco i prodotti sanitari che godono delle agevolazioni Iva

(Foto: Chine Nouvelle/Sipa)

L’Agenzia delle entrate fa chiarezza sui dispositivi anti Covid-19 che possono godere del regime Iva agevolato o dell’esenzione totale. Dopo le richieste di precisazioni da parte di numerose categorie, il 15 ottobre l’Agenzia ha emanato una circolare in cui precisa le condizioni che regolamentano l’applicazione dell’esenzione Iva fino alla fine del 2020 e dell’applicazione dell’Iva agevolata al 5% dal 2021 sui dispositivi individuati nel decreto legge Rilancio come presidi sanitari necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In generale, l’applicazione dell’esenzione totale fino al 31 dicembre 2020, stabilita in via transitoria dal governo, e poi l’agevolazione al 5% a partire da gennaio 2021 valgono sia sulla vendita sia sulle importazioni e gli acquisti intracomunitari di mascherine e di tutti i presidi e i dispositivi impiegati nella gestione delle diverse fasi dell’epidemia.

In particolare, come precisa l’Agenzia delle entrate, tra i termometri per la misurazione della temperatura che possono essere acquistati con esenzione Iva rientrano anche i termoscanner, impiegati per esempio in alcune stazioni dell’alta velocità o in alcune scuole scuole. Insieme a questi dispositivi, viene segnalato che, oltre alle mascherine chirurgiche, alle Ffp2 e alle Ffp3, possono beneficiare del regime agevolato Iva anche le mascherine riutilizzabili che vengono vendute con i filtri sostituibili, ai quali si applica la stessa esenzione o agevolazione.

Altre specifiche presentate dalla circolare riguardano poi le piantane per l’erogazione dei gel igienizzanti così come i dispenser a muro installati in diversi luoghi. Anche questi beni potranno essere acquistati con le relative agevolazioni previste dal decreto.

Un chiarimento è relativo poi ai kit e agli strumenti per i test sierologici. Tra la generica classe della “strumentazione per la diagnostica” che era indicata nel dl Rilancio, infatti, la nuova circolare dell’Agenzia delle entrate precisa che possono rientrare nelle agevolazioni, oltre ai saturimetri, anche altri strumenti per eseguire test sierologici in grado di rilevare la presenza di anticorpi specifici del virus.

Come già stabilito nel decreto di maggio, poi, l’esenzione si applica a tutte le strumentazioni mediche, dai ventilatori polmonari fino agli umidificatori o aspiratori elettrici, impiegati negli ospedali e nei reparti. Viene poi ribadita la necessità di indicare che i prodotti individuati nel decreto siano utilizzati con finalità esclusivamente sanitaria. Quindi, soluzioni idroalcoliche utilizzate come igienizzanti potranno avere l’Iva agevolata, mentre per altri usi come cosmetici o usi alimentari non potranno godere dell’esenzione.

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[Fonte Wired.it]