Quando il governo italiano ha impugnato la legge della Regione Toscana sul fine vita, approvata nel febbraio 2025, il nodo non era tanto se una Regione potesse o meno occuparsi di fine vita, ma come e fino a che punto. La sentenza numero 204 della Corte costituzionale, stabilita a novemnre e depositata a fine dicembre 2025, ha risposto proprio a questa domande riconoscendo che l’intervento regionale, se correttamente delimitato, è legittimo.
La Corte ha indicato con precisione i margini entro cui le Regioni possono muoversi, correggendo alcuni aspetti della legge, ma senza smontarne l’impianto. A due mesi dalla decisione, l’Associazione Luca Coscioni ha deciso di fare il punto sugli effetti della sentenza, sul ruolo delle Regioni e sullo stato di avanzamento dei diversi iter legislativi ancora in corso.
Le indicazioni della Corte costituzionale
I tempi non sono un dettaglio, ma una garanzia dei diritti
Uno dei punti più delicati riguarda le tempistiche per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. La Corte ha eliminato i termini rigidi previsti dalla legge toscana, ma non ha sminuito il valore del fattore temporale. Al contrario, ha chiarito che i tempi sono parte integrante della tutela dei diritti fondamentali e devono essere valutati caso per caso.
È su questo passaggio che insiste Filomena Gallo, avvocata e segretaria dell’Associazione Luca Coscioni: “La sentenza della Corte costituzionale sulla legge toscana chiarisce alcuni punti fondamentali in materia di diritti nel fine vita”. E aggiunge che la Corte ha cancellato le rigide scadenze prefissate “non perché i tempi non contino, ma perché devono essere congrui, proporzionati e personalizzati, in relazione alle condizioni concrete della persona malata”.
Il percorso resta pubblico
Un altro punto centrale della sentenza riguarda il ruolo del Servizio sanitario nazionale. La Corte ha ribadito che l’intero percorso di verifica e assistenza deve restare in capo al sistema sanitario pubblico, sia a livello nazionale, sia regionale. Non solo per accertare la presenza dei requisiti stabiliti dalla Consulta, ma anche per fornire farmaci e strumenti necessari, sostenendone i costi.
“L’intero percorso deve restare in capo al Servizio sanitario nazionale – SSN – e e ai servizi sanitari regionali”, sottolinea Gallo, “che devono garantire la verifica dei requisiti e fornire farmaco e strumenti necessari, facendosi carico dei relativi costi”. Per questo, aggiunge, “il fine vita non può essere lasciato all’iniziativa privata né alle disuguaglianze territoriali”, un chiarimento che punta a sottolineare che l’accesso al suicidio medicalmente assistito non può dipendere dalla Regione di residenza o dalla capacità di muoversi tra vuoti amministrativi.
Le Regioni possono agire anche senza una legge nazionale
Il passaggio forse più atteso della sentenza è quello che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni. La Corte costituzionale ha affermato che l’inerzia del legislatore statale non può impedire alle Regioni di rendere effettivi diritti già riconosciuti. In assenza di una legge nazionale sul fine vita, le Regioni possono intervenire sull’organizzazione dei servizi sanitari per garantire l’accesso al suicidio medicalmente assistito nei casi previsti.


