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Intelligenza artificiale, come proteggere i prodotti

da | Mag 23, 2024 | Tecnologia


L’intelligenza artificiale può creare una pluralità di contenuti. Abbiamo affrontato in altro breve articolo il problema della titolarità sui materiali utilizzati dall’AI per il machine learning. Qui vediamo di che protezioni godono questi output. Esistono vari diritti di proprietà intellettuale e industriale che potrebbero applicarsi alle creazioni dell’intelligenza artificiale.

Il primo è il diritto d’autore, che tutela la forma espressiva delle opere frutto della creatività di un autore. Parliamo tra l’altro di brani letterari più o meno lunghi, immagini, fotografie, opere musicali e audiovisive. Queste creazioni sono protette anche in presenza di un livello di creatività ridotto (basta che siano frutto dell’effettivo sforzo creativo dell’autore), se non copiate o banali. Tuttavia, la tutela di un contenuto in forza del diritto d’autore richiede lo sforzo creativo di uno o più umani.

Questa conclusione è dovuta sia alla formulazione delle norme che presuppongono che l’opera protetta debba derivare dall’attività creativa dell’autore, sia dal razionale del diritto d’autore, che è
l’incentivo/remunerazione dell’attività degli autori/lavoratori (per favorire la scelta di dedicarsi alla produzione di opere creative, piuttosto che fare altro, viene garantita un’esclusiva di sfruttamento della creazione, per garantire una remunerazione). Del resto, contro la tutela d’autore degli output dell’AI militano anche ragioni di opportunità, considerato il numero elevatissime di opere che possono essere create dall’AI in un breve intervallo di tempo, garantire la tutela d’autore a queste opere comporterebbe il rischio di istituire monopoli bloccanti e ingiustificati. Pertanto, da ultimo anche le recenti Guidance del Copyright Office statunitense hanno confermato questo approccio, richiedendo che nella creazione di opere sviluppate con il contributo dell’IA vi sia “sufficient human authorship”.

L’output dell’AI potrebbe poi costituire un’invenzione brevettabile, in quanto fornisca una
soluzione nuova e inventiva a un problema tecnico. Il dibattito sulla proteggibilità delle invenzioni create dall’AI ha portato ad esiti simili a quelli che si sono avuti nel diritto d’autore. Viene cioè escluso che un trovato frutto della sola AI possa ricevere tutela brevettuale, sia perché l’invenzione necessita di un inventore umano, sia perché (vista la ripetibilità dei risultati dell’output dell’AI in presenza dei medesimi input) le idee dell’AI potrebbero risultare non nuove e non sufficientemente inventive per un tecnico medio (che avrebbe a disposizione gli stessi strumenti di AI del preteso inventore che abbia utilizzato l’AI). Pertanto, per esempio, anche le recenti Guidance del Patent and Trademark Office degli Stati Uniti prevedono che le invenzioni sviluppate con il contributo dell’AI siano brevettabili solo “if one or more natural persons significantly contributed to the invention”. Anche le recenti Guidelines dell’European Patent Office presuppongono l’esistenza di un inventore umano. A conclusioni diverse si può giungere invece con riferimento ai marchi e, parzialmente, ai design, creati dall’AI. I marchi non sono protetti in quanto frutto di un particolare sforzo dell’essere umano, ma per la loro attitudine a distinguere i beni/servizi delle diverse imprese operanti sul mercato e, quanto ai marchi più celebri, per il loro valore quali vettori di messaggi che influiscono sulle scelte d’acquisto dei consumatori.



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Scritto da Flavio Perrone, consulente informatico e appassionato di tecnologia e lifestyle. Con una carriera che abbraccia più di tre decenni, Flavio offre una prospettiva unica e informata su come la tecnologia può migliorare la nostra vita quotidiana.

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