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mercoledì, Ott 07

Le novità delle modifiche ai decreti sicurezza



Da Wired.it :

Nonostante introduca diversi cambiamenti, il nuovo decreto-legge del governo Conte-bis tratteggia un quadro normativo non troppo distante dai decreti Salvini, che vengono solo riformati

(foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images)

Nella serata di lunedì 5 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge, proposto dal presidente Giuseppe Conte e dalla ministra dell’interno Luciana Lamorgese, in tema diMisure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale‘. Un provvedimento molto atteso, che però di fatto non abroga i decreti sicurezza di Salvini ma vi apporta solo alcune modifiche, lasciando molte disposizioni invariate: facciamo un punto.

I cambiamenti in tema di immigrazione

Il meccanismo della protezione umanitaria – ora ridenominata “speciale” – torna in vigore, per chi è esposto al rischio di “trattamenti inumani o degradanti” e di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in caso di rimpatrio. Sempre in materia di condizione giuridica dei migranti, i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori si aggiungono alle tipologie convertibili in permessi di lavoro.

All’interno del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione” destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Il sistema si articolerà poi in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. 

I tempi massimi di attesa per la valutazione delle richieste di cittadinanza vengono ridotti da quattro a tre anni (mentre i decreti di Salvini ne prevedevano solo due), con altre misure come l’aumento del contributo a 250 euro per la domanda e la possibilità di revoca della cittadinanza rimaste sostanzialmente invariate. Invece, i tempi massimi di permanenza all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) saranno riportati da 180 a 90 giorni, prorogabili di altri 30 giorni se il detenuto è cittadino di un paese con cui esiste un accordo di rimpatrio. 

Le regole per le navi delle ong

Rispetto alle sanzioni relative al transito delle navi nel mare territoriale, il provvedimento di divieto viene adottato nel caso in cui ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, su proposta del ministero dell’Interno. La disciplina di divieto non si applicherà alle operazioni di salvataggio dei migranti qualora siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, previa comunicazione al centro di coordinamento e allo stato di bandiera. In caso di violazione del divieto di transito, si richiama la disciplina vigente del codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10mila a 50mila euro. Sono quindi eliminate le sanzioni introdotte in precedenza, ma le navi delle ong potranno ancora essere sottoposte a fermo amministrativo per irregolarità tecniche e procedurali.

I cambiamenti in tema di sicurezza

Il cosiddetto “Daspo urbano” viene rinforzato, permettendo al questore di applicare il divieto di accesso ai locali pubblici anche a chi ha riportato una denuncia o una condanna non definitiva relativa alla vendita (o alla cessione) di sostanze stupefacenti nel corso degli ultimi tre anni. Inoltre, si interviene sulle sanzioni per le violazioni del divieto, con una pena che prevede la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8mila a 20mila euro. Viene poi esteso il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a tutti i siti web che si ritiene vengano utilizzati (sulla base di elementi oggettivi) per commettere reati in materia di stupefacenti. 

Si conferma il reato di blocco stradale – riferito a chiunque blocca oppure ostruisce la circolazione stradale – che era stato reintrodotto dai decreti Salvini dopo la depenalizzazione nel 1999. Previste anche delle disposizioni per rendere più efficace l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, oltre che un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. Una nuova fattispecie di reato è all’orizzonte per punire chi introduce o detiene telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione all’interno di istituti penitenziari.

Infine, con quella che sui media è già diventata la  norma Willy (dove il riferimento è a Willy Monteiro, ucciso il mese scorso durante una rissa nel Lazio) si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in colluttazioni violente: qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto di aver partecipato alla rissa stessa diventa punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

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[Fonte Wired.it]