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mercoledì, Ott 20

l’equità di una firma digitale

Da Punto-Informatico.it :

Quando le maglie dell’economia si stringono ed eventi come quelli determinati dalla pandemia disseminano ostacoli sul mercato, uno degli ambiti nei quali vanno ad annidarsi opportunità è quello delle aste giudiziarie. I beni alienati vanno infatti all’incanto e chiunque ha oggi la possibilità di partecipare alle aste giudiziarie per portare avanti la propria proposta di acquisto. La differenza rispetto a pochi anni or sono è evidente: oggi non c’è più alcuna necessità di presentarsi fisicamente sul luogo dell’asta e all’ora indicata, trovandosi peraltro fisicamente compresenti agli altri contendenti. Poter fare tutto da remoto regala alle aste maggior sicurezza, maggior trasparenza, maggior equità e – soprattutto – maggior concorrenzialità.

Se è vero che chiunque può oggi partecipare, cercando online i dettagli dell’asta e decidendo in proprio come e se procedere all’offerta, è altrettanto vero che le nuove discipline del settore (DM 32/2015) impongono requisiti specifici per la validazione della documentazione presentata. Uno di questi requisiti ha un’importanza particolare, poiché funge da sigillo all’intero corpus documentale necessario: si tratta della firma digitale.

Aste giudiziarie: il valore della firma digitale

Il decreto a cui fa capo l’aspetto normativo legato alle aste giudiziarie prevede anzitutto alcuni punti cardinali che occorre capire a priori per poter portare avanti la proposta. Il passo fondamentale è quello nel quale il decreto indica l’obbligo di condurre le aste per via telematica, aprendo così un nuovo orizzonte per il settore, e fissa quindi la nomenclatura di base sulla quale si regge l’impianto complessivo:

  • operazioni di vendita telematica
    le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l’aggiudicazione o l’individuazione del migliore offerente“;
  • gestore della vendita telematica
    il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica“;
  • offerta per la vendita telematica
    l’offerta d’acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all’incanto dei medesimi beni“;
  • portale del gestore
    il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero […]; il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS“.

Vengono inoltre previste tre modalità specifiche di asta, differenti percorsi che determinano le diverse modalità di partecipazione possibili:

  • vendita sincrona telematica
    modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti“;
  • vendita sincrona mista
    modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura“;
  • vendita asincrona
    modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura“.

Posti questi punti fermi, la documentazione va consegnata secondo modalità precise affinché la proposta possa essere considerata valida. Il primo punto fermo è la Posta Elettronica Certificata, che fissa nel tempo il momento del deposito; il secondo punto fermo è la Firma Digitale, che certifica sia l’identità del proponente che i contenuti della documentazione.

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Una normativa complessa, insomma, si risolve in una procedura estremamente semplice: una PEC ed una Firma Digitale sono il lasciapassare per accedere a nuove importanti opportunità sulle quali investire. La trasformazione digitale non è soltanto semplificazione ed efficientamento: è anche un viatico di equità e trasparenza che democraticizza l’accesso alle risorse e alle opportunità: è forse questa la rivoluzione più grande che l’era del digitale può portare avanti.

In collaborazione con Aruba



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