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mercoledì, Gen 20

Luce e gas, sanzioni per ENI, ENEL e SEN

Da Punto-Informatico.it :

L’Autorità Antitrust ha comminato una sanzione ai gruppi Eni, Enel ed al Servizio Elettrico Nazionale per un totale di 12,5 milioni di euro a seguito dell’accertato “ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori“.

Le sentenze

Un caso particolare, dunque, che l’AGCM spiega partendo dalla Legge di Bilancio 2018 con la quale veniva introdotta la possibilità, da parte dei consumatori, di “eccepire la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi di luce e gas pluriennali fatturati tardi” (salvo accertate responsabilità, ovviamente, da parte dell’utenza stessa).

In pratica le aziende fatturavano tardivamente i consumi adducendo motivazioni legate all’impossibilità di accedere al contatore, tuttavia questi tentativi non erano documentati o in alcuni casi addirittura smentiti. Spiega l’Antitrust, parlando chiaramente di “gravità della pratica commerciale scorretta attuata“:

Dopo l’entrata in vigore di questa disciplina, numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale da parte di Eni, Enel e SEN, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. Come accertato, in migliaia di casi, le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore.

Il possibile ricorso in appello

Eni, da parte sua, dissente e spiega di valutare un ricorso contro la decisione intrapresa a difesa di quanto fin qui attuato nella gestione delle istanze di prescrizione.

Eni gas e luce, infatti, riconosce la prescrizione di propria iniziativa, ossia ancor prima che i clienti la richiedano, in tutti i casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da una propria responsabilità.

In tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da responsabilità dell’impresa di distribuzione per non aver proceduto alla lettura del contatore, o del cliente per non aver consentito al personale di effettuare la lettura del contatore, Eni gas e luce procede a verifiche accurate in linea con quanto previsto dall’ARERA che attribuisce valore di ufficialità a quanto dichiarato dall’impresa di distribuzione.

La vicenda, insomma, potrebbe avere uno strascico legale ulteriore in sede di appello.



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