[ad_1] Uno di quei casi di cronaca di cui si parla per due settimane, giusto il tempo che serve a indignarsi e poi passare al prossimo scandalo.E invece no. Il caso di Elena Maraga, l’insegnante d’asilo licenziata dopo che una…
Uno di quei casi di cronaca di cui si parla per due settimane, giusto il tempo che serve a indignarsi e poi passare al prossimo scandalo.
E invece no. Il caso di Elena Maraga, l’insegnante d’asilo licenziata dopo che una madre ha segnalato all’istituto la presenza di un suo account su OnlyFans, continua, a sorpresa, a tenere banco. Negli ultimi giorni, l’ex docente ha fatto sapere di voler procedere su due fronti legali distinti: da una parte contro il padre di uno dei suoi studenti, che dopo aver acquistato i contenuti li ha diffusi nella più classica delle chat del calcetto. Dall’altra contro la schiera di haters, i classici leoni da tastiera che l’hanno sommersa di insulti sui social dopo l’esplosione mediatica del caso.
Un marasma che ha “fatto anche cose buone”: l’account OnlyFans della Maraga è decollato; voci di corridoio e pettegolezzi sussurrano che al momento guadagni intorno ai 40mila euro al mese. Non male passare da 1200 a quello che prende un dirigente in un anno. Ma al di là del successo (o del polverone non necessario), resta da chiarire un punto importante: la diffusione di video di OnlyFans rubati può configurare il reato di revenge porn?
Diffondere video di OnlyFans rubati: cosa dice la legge
Non volendoci affidare al semplice buon senso, abbiamo chiesto chiarimenti a Riccardo Lanzo, avvocato esperto di diritto digitale.
“Il revenge porn, previsto dall’articolo 612-ter del codice penale – spiega Lanzo – punisce chi diffonde contenuti sessuali espliciti senza il consenso della persona ritratta, soprattutto se quei contenuti erano originariamente privati. In questo caso, i contenuti sono venduti consapevolmente, in un contesto pubblico e commerciale sul sito OnlyFans. Quindi, parlare di revenge porn in senso stretto è improprio.
Questo però non significa che sia lecito condividerli: l’acquirente ha il diritto di guardarli, non di diffonderli. Chi lo fa, viola il diritto all’immagine e allo sfruttamento economico del contenuto. In casi del genere, si può chiedere un risarcimento per il danno patrimoniale e morale subìto”.
In sostanza: non si tratta di revenge porn, ma di un’altra violazione — più legata al danno economico e d’immagine che alla sfera della privacy. Due ambiti vicini, ma giuridicamente separati. E no, non sono dettagli ma concetti da tenere bene a mente.
Il reato di diffamazione
Molto più tristemente fragile, invece, la questione legata agli insulti ricevuti.
Denunciare chi diffama, minaccia o offende sui social è sacrosanto, ma ottenere una condanna è tutt’altro che semplice. Spesso l’hater è irrintracciabile perché nascosto dietro a un profilo fake. Altre volte, ciò che viene scritto non viene ritenuto abbastanza grave da un giudice o da un pubblico ministero. E ormai nei tribunali si è consolidata l’idea che chi si espone pubblicamente — politici, artisti, influencer — debba essere più ‘tollerante’ verso gli attacchi verbali ricevuti.
Ma siamo davvero sicuri che questa ‘tolleranza selettiva’, auspicata da giudici e procure, sia la strada giusta per combattere una delle peggiori piaghe digitali degli ultimi anni?
Perché a guardarla da fuori, più che un invito alla resilienza, suona come un premio ai vigliacchi:
quelli che offendono nascosti dietro uno schermo, sapendo che chi si espone dovrà, per statuto non scritto, tacere e sorridere a denti strettissimi.
Ecco, forse è ora di riscriverlo, quello statuto.
