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mercoledì, Ott 20

Violenza, donne e bambini: priorità la tutela in cause di affidamento



Da Wired.it :

Una risoluzione del Parlamento europeo sollecita a dare la precedenza alla salvaguardia di mamme e bambini. E smonta la teoria della “sindrome da alienazione parentale” ancora usata nei tribunali

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(foto: Piqsels)

Una persona violenta può essere un buon genitore? Picchiare, denigrare e limitare la libertà della compagna può essere un buon modello di comportamento per un bambino? Per ribadire la risposta ovvia a queste domande retoriche c’è voluta una risoluzione del Parlamento europeo, che sottolinea come la violenza domestica e quella assistita (cioè quella subita dal minore che assiste in casa a episodi di abusi) tendano a scomparire nelle cause per l’affidamento dei figli, soprattutto per via della vittimizzazione secondaria e del ricorso al concetto di sindrome di alienazione parentale, e che chiede ai Paesi membri “misure urgenti per proteggere le vittime della violenza del partner nelle cause per l’affidamento dei figli”.

Questo anche considerando l’articolo 31 della Convenzione di Istanbul, che stabilisce che nel determinare i diritti di custodia e di visita dei figli si tenga conto di eventuali episodi di violenza. Il testo (Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini) è stato approvato con 510 voti a favore, 31 contrari e 141 astenuti. Per l’Italia hanno votato contro Fratelli e Lega. Forza Italia si è astenuta.

Forme di violenza non considerate

La risoluzione (un testo quindi di raccomandazioni, ma non vincolante verso i Paesi membri) approvata il 6 ottobre riconosce che “le dispute per l’affidamento dei bambini possono costituire una forma di violenza di genere” ed essere “usate da partner violenti per continuare a danneggiare le loro vittime” e che “la protezione delle donne e dei bambini e l’interesse superiore del bambino devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita”.

In particolare, nei casi di affidamento, “il bambino deve anche avere la possibilità di essere ascoltato e, nei casi in cui si sospetta la violenza del partner intimo, le udienze devono essere condotte da professionisti formati in un ambiente a misura di bambino”. Esprime poi “preoccupazione per l’impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica”.

Le donne, cioè, non sono sempre credute e sono costrette a subire una vittimizzazione secondaria proprio da parte di quelle istituzioni che dovrebbero proteggerle e far rispettare la legge. Ed è proprio all’interno dei tribunali (e non solo) che si continua a parlare della cosiddetta “sindrome da alienazione parentale” (Pas) o di subdoli sinonimi come “madre malevola” o “madre alienante”, concetti che suggeriscono che i bambini che raccontano di aver assistito a violenze o si rifiutano di incontrare il padre maltrattante in realtà sarebbero semplicemente manipolati da una madre che vuole generare astio e rifiuto verso l’altro genitore. Ebbene, la risoluzione del Parlamento europeo è importante anche perché mette nero su bianco che la Pas rientra nel novero di “teorie e concetti non scientifici”: ovvero, non esiste.

Pregiudizi e scarsa competenza nei tribunali

Le raccomandazioni di Strasburgo sono “un segnale importante che dimostra che la violenza è diventata una priorità nell’agenda politica dell’Unione europea ”spiega a Wired Titti Carrano, avvocata di D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, associazione che riunisce quasi la metà dei centri antiviolenza italiani. E prosegue: “Ci auguriamo che il Parlamento italiano ne tenga conto nella riforma della giustizia, visto che dal nostro osservatorio possiamo affermare che il nostro sistema giudiziario non è ancora attrezzato adeguatamente per affrontare casi di violenza contro le donne e casi di violenza assistita”.

I punti deboli su cui fa leva il Parlamento europeo sono infatti gli stessi su cui insistono da anni i centri antiviolenza, che D.i.Re, a luglio, ha spiegato nell’indagine Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni. La ricerca, condotta grazie alla collaborazione di 54 avvocate attive nei centri antiviolenza di tutta Italia, nel periodo dal primo gennaio 2017 al 30 giugno 2019 (quindi prima dell’entrata in vigore del Codice rosso) ha dimostrato che la Convenzione di Istanbul viene costantemente ignorata, che la vittimizzazione secondaria è una realtà più che concreta e che in questo un ruolo preponderante lo giocano le ctu (Consulenze tecniche d’ufficio), che non hanno una formazione specifica adeguata per affrontare casi di violenza di genere. Per esempio, nel 74,1% dei casi seguiti dalle avvocate le ctu fanno riferimento alla Pas. E nel 94% dei casi non pongono domande in merito alla violenza subita e/o assistita (perché si basano su quesiti standardizzati che non considerano il caso specifico).

Tendono inoltre a spingere la donna a trovare un accordo – accusa Carrano – realizzando di fatto una mediazione mascherata, nonostante la Convenzione di Istanbul vieti espressamente il ricorso alla mediazione famigliare nei casi di violenza”. Questo avviene perché ancora si fa confusione tra conflitto e violenza. “Ma la differenza è sostanziale: il conflitto presuppone un rapporto alla pari, la violenza è prevaricazione, denigrazione e distruzione dell’altrə”, aggiunge Carrano.

Nei tribunali le cose non cambiano: nell’88,9% dei casi presso il tribunale ordinario e nel 51,9% dei casi presso il tribunale per i minorenni è stato disposto l’affido condiviso tra i genitori anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni dei centri antiviolenza. Anche a fronte di questa documentazione, solo il 22% delle avvocate dichiara che gli incontri protetti tra padre maltrattante e figli vengono organizzati in modo da tutelare la madre. Tutte imperdonabili falle nel sistema, determinate “dal prevalere di una logica familista, che dà più spazio al diritto alla bigenitorialità, che non al superiore interesse del minore”.

Un’occasione da non perdere

Nel bel mezzo della riforma della giustizia l’Italia è di fronte a “un’occasione che non va sprecata”, sottolinea Carrano: “Ma ci vuole la consapevolezza che ogni grande riforma è vana, se non accompagnata da un cambio di mentalità che smetta di colpevolizzare le donne e restituisca loro fiducia nel sistema giudiziario”. Un cambio culturale che ponga fine alla confusione tra conflitto e violenza, alla vittimizzazione istituzionale, sia delle donne che dei bambini, e faccia veramente sue le osservazioni ribadite dalla risoluzione europea.

Soprattutto perché, dice Carrano, “gli strumenti per riconoscere la violenza nelle aule di tribunale li avremmo già: oltre ovviamente alla Convenzione di Istanbul, ci sono per esempio alcune sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, come la recente J.L. contro Italia (che condanna proprio la vittimizzazione secondaria, ndr) o il caso Talpis contro Italia (che stabilisce che la tutela della donna vittima di violenza deve essere rapida ed efficace, ndr). C’è un decreto della Corte di Appello di Roma nel marzo 2021 che, tra le varie cose, sancisce che nelle cause di affidamento è prioritario garantire la sicurezza e l’incolumità psicofisica delle donne e dei minori, che si deve tener conto di tutti gli atti prodotti per provare l’avvenuta violenza e che non si può prescindere dall’art.31 della Convenzione di Istanbul. Potrei andare ancora avanti, ma la domanda che dobbiamo porci è: perché tutti questi strumenti vengono ancora costantemente ignorati?”.





[Fonte Wired.it]