Contro la violenza sessuale, la presidente leghista della commissione di Giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presentato, la scorsa settimana, una nuova formulazione del testo in cui, magicamente, appare la parola dissenso invece di consenso. Parola, quest’ultima, che aveva incontrato l’opposizione di alcuni senatori del centrodestra.
A novembre, il testo sulla riforma del reato di violenza sessuale era stato approvato dalla Camera all’unanimità in prima battuta, con un accordo bipartisan che aveva unito Partito democratico e Fratelli d’Italia, grazie all’impegno preso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, per la prima volta d’accordo su qualcosa.
Dov’è finito il concetto di “consenso libero e attuale”?
Il disegno di legge (ddl) mirava alla modifica dell’articolo 609-Bis del Codice penale, introducendo in modo esplicito l’espressione e dunque il concetto di “consenso libero e attuale” come elemento principale alla base del reato di violenza sessuale.
L’idea che “senza consenso è stupro”, sebbene non sarebbe stata una improvvisa rivoluzione sul piano culturale, dal momento che i cambiamenti dell’opinione pubblica seguono ritmi molto lenti e imprevedibili, avrebbe comunque rappresentato un passo avanti concreto nel modo di affrontare giuridicamente i casi di stupro e di violenza sessuale. Inserire il concetto di consenso nel codice penale non significherebbe solo riconoscere le vittime di violenza sessuale come veri e propri soggetti politici in grado di autodeterminarsi, ma permetterebbe soprattutto di ampliare gli scenari e le modalità in cui hanno luogo e si verificano le violenze sessuali. Attualmente, il modello del codice penale italiano, riconosce la violenza sessuale solo in presenza di coercizione, violenza manifesta e obbligo volontario. Tutti elementi che non sempre possono essere riconosciuti tempestivamente e non sempre possono essere manifestati perché la violenza, e oggi abbiamo abbastanza strumenti culturali per comprenderlo, può agire in molte forme diverse e spesso la coercizione manifesta è impossibile da dimostrare. È anche per questo motivo se un dibattito collettivo, serio e articolato, attorno alla nozione di consenso, per quanto complesso, risulta essere necessario.
Una prima battuta di arresto, però, è arrivata proprio il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, quando il Senato ha bloccato la proposta di modifica della legge opponendosi al concetto di consenso. Il rinvio è stato richiesto prima dalla Lega, seguita a ruota da Fratelli d’Italia e da Forza Italia scatenando le reazioni dell’opposizione che, in segno di protesta, aveva abbandonato l’aula mentre Schlein faceva appello a Meloni chiedendole di rispettare gli accordi presi.
Accordi infranti ulteriormente alla luce dell’ultima riscrittura del testo presentato dalla relatrice del ddl sulla violenza sessuale Giulia Bongiorno, testo in cui scompare del tutto la parola “consenso” e si parla di “volontà contraria all’atto sessuale”, introducendo la nozione di “dissenso” e dove, nel secondo paragrafo, si legge che la violenza sessuale “deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”.
Una scelta più politica che giuridica
Mentre Bongiorno dichiara che il suo nuovo testo “garantisce il massimo della tutela della vittima”, è opportuno chiedersi che senso abbia questa modifica. Lo è per prendere atto del fatto che, nonostante l’emergenza della violenza sistemica denunciata costantemente da noi femministe, dalle attiviste e dalle numerose figure professionali che lavorano nei centri antiviolenza e si occupano quotidianamente e concretamente di queste questioni, il tema della violenza sessuale e le numerose difficoltà che riguardano ancora l’esistenza delle donne, in Italia, non vengono prese realmente come questioni urgenti da affrontare e risolvere, ma solo come punti da mettere in agenda e su cui fare propaganda quando serve.


