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Il piano Transizione 5.0 è sempre più vicino a vedere la luce. Come sottolinea Il Sole 24 Ore dell’11 giugno, il ministero delle Imprese e del made in Italy, in concerto con quello dell’Economia e delle finanze, è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli del decreto attuativo che, tra l’altro, disciplina le regole utili ad accedere ai crediti d’imposta per investimenti in innovazione finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che pesano 6,3 miliardi.

Come funziona

I progetti di innovazione ammissibili dovranno essere avviati a partire dall’1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Essi dovranno avere come oggetto investimenti messi in atto in uno o più di un bene materiale nuovo strumentale tra quelli indicati nella legge di bilancio del 2017, in particolare nelle norme che avevano definito il piano Industria 4.0. Tali investimenti dovranno però necessariamente essere utilizzati in progetti di innovazioni capaci di ridurre i consumi energetici della struttura produttiva almeno del 3% o dei processi da essi interessati di almeno il 5%.

A livello burocratico, la data di avvio del progetto di innovazione è individuata in quella del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento o comunque un qualsivoglia tipo di impegno che renda l’investimento stesso irreversibile. La data di completamento è invece quella in cui è effettuato l’ultimo investimento che compone il progetto, soprattutto nel caso dei beni materiali e immateriali nuovi strumentali per la digitalizzazione. Si considera invece la data di fine lavori nei casi di ultimi investimenti su beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e la data di rilascio di un attestato finale riguardo all’attività di formazione. Per il decreto, sono incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario.

I settori energivori

Per quanto concerne le imprese dei settori energivori, il decreto attuativo del piano Transizione 5.0, pur lasciando in piedi i vincoli dell’Unione europea, introduce una serie di deroghe per le attività direttamente connesse ai combustibili fossili, quelle che rientrano nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra, quelle collegate alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e quelle che generano un’alta dose di sostanze inquinanti classificabili quali rifiuti speciali pericolosi.

Una delega importante riguarda poi le aziende che gestiscono impianti in concessione, a patto però che gli investimenti costituiscano un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente. La norma prevede in tal senso meccanismi economici che annullano di fatto il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

La bozza regola infine la quota di beneficio che spetta per attività di formazione sulla transizione energetica, limitata al 10% degli investimenti in beni strumentali per un massimo di 300mila euro. A essere agevolate sono anche le spese effettuate per percorsi che abbiano una durata minima di 12 ore con attestazione finale del risultato raggiunto, anche in modalità a distanza ed erogate da soggetti esterni all’impresa.



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